SERVIZI
/ MARCATURA CE DI PRODOTTO /
Tale attività viene svolta da tecnici della Consultek per la preparazione e/o formazione dell’organizzazione ad affrontare le tematiche legali relative ai prodotti immessi sul mercato:
- Redazione analisi dei rischi e loro valutazione
- Redazione e stesura di fascicoli tecnici
- Redazione di disegni in CAD 2D e 3D
- Sviluppo calcoli strutturali statici e dinamici
- Redazione e stesura di manuali Uso e manutenzione
- Redazione di esplosi e cataloghi ricambi (in 3D) sia cartacei che informatizzati anche tramite applicativi WEB
- Redazione e compilazione delle dichiarazione di conformità
- Gestione delle prove specifiche richieste dalle leggi
- Gestione degli Organismi notificati di certificazione di prodotto.
Il RINA è un Organismo notificato di prodotto.
VANTAGGI
- Applicazione corretta e sempre aggiornata della legislazione vigente (in continua evoluzione)
- Ottimizzazione della documentazione presente in azienda in risposta a responsabilità civili da prodotto difettoso
- Preparazione certa di documenti validi legalmente
- Migliore comunicazione all’utilizzatore della manualistica tecnica
- Migliore assicurazione legale di fronte a cause di responsabilità da prodotto difettoso
- Accesso a grandi tender europei ed internazionali
- Ottimizzazione dei tempi e costi interni sostenuti dall’organizzazione per il rispetto legale da prodotto.
- Facilità di risposta ad eventuali contestazioni da parte di clienti in merito alla conformità di macchine, impianti e/o prodotti forniti
Tipologie di Direttive
Regolamento 305/2011/CE (Prodotti da costruzione)
Nel settore delle costruzioni esistono numerose norme di prodotto nazionali ed altrettante specificazioni tecniche, che di fatto ostacolano la libera circolazione dei prodotti da costruzione all'interno dei Paesi membri dell'Unione Europea. Questo regolamento è stato pubblicato il 4 aprile 2011 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e abroga la Direttiva 89/106/CEE, ed è entrato in vigore 20 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, gli articoli da 3 a 28, gli articoli da 36 a 38, gli articoli da 56 a 63, l'articolo 65 e l'articolo 66 nonché gli allegati I, II, III e V del CPR si applicano dal 1° luglio 2013. Occorre ricordare che essendo un regolamento, non è necessario da parte degli stati membri procedere al recepimento della normativa, come avviene invece per le direttive, ma basterà armonizzare eventuali disposizioni di legge in contrasto con esso.
Campo di applicazione: La direttiva riguarda i prodotti destinati ad essere incorporati per tutta la loro vita utile in un'opera di costruzione e che devono assicurare il rispetto di almeno uno dei requisiti essenziali riguardanti:
- Resistenza meccanica e stabilità;
- Sicurezza in caso di incendio;
- Igiene, salute e ambiente;
- Sicurezza nell'impiego;
- Protezione contro il rumore;
- Risparmio energetico e ritenzione contro il calore.
La marcatura CE è il simbolo visivo che dimostra che il prodotto è conforme alla Direttiva, dal momento che esso risponde alle specificazioni tecniche armonizzate. Gli attori coinvolti nella valutazione della conformità del prodotto cambiano a seconda dei requisiti che il prodotto stesso deve rispettare. Il protagonista di questo processo è sempre e in ogni caso il produttore. A questi si affianca, a seconda del livello di "Attestazione di Conformità" da rispettare, un Organismo Notificato di Certificazione e/o d'Ispezione e/o di Prova.
Marcatura CE: Dir. 97/23/CE (PED) Recipienti a pressione
La Pressure Equipment Directive 97/23/CE completa il riassetto normativo in materia di recipienti a pressione. I servizi di valutazione e approvazione secondo la Direttiva PED riguardano: Servizi di valutazione della conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi secondo le procedure dell'Allegato III della Direttiva; Servizi di approvazione europea dei materiali di cui all'articolo 11 della Direttiva; Servizi di approvazione del sistema di qualità del fabbricante dei materiali di cui al punto 4.3 dell'Allegato I della Direttiva; Servizi certificativi relativi ai compiti di cui al punto 3.1.2 (giunzioni) e 3.1.3 (prove non distruttive) dell'Allegato I della Direttiva (come Entità Terza Riconosciuta).
Marcatura CE:Dir. 2006/42/CE (Macchine)
La Direttiva Macchine 2006/42/CEE, che interessa la progettazione, costruzione e commercializzazione di diverse tipologie di macchine operatrici distinguendole in funzione della pericolosità specifica per l'utilizzatore, costituisce un requisito obbligatorio per la libera commercializzazione dei prodotti tra gli stati membri. La Direttiva distingue le classi di Macchine aventi potenziale elevata pericolosità per l'operatore/utilizzatore (nell'Allegato IV) dalle altre, definisce i requisiti essenziali di sicurezza cui le macchine debbono rispondere (nell'Allegato I) e codifica, in funzione del tipo di macchina, le modalità che il produttore deve seguire per arrivare alla Dichiarazione di Conformità alla Direttiva ed alla marcatura CE.
Marcatura CE: Dir. 95/16/CE (Ascensori)
La Direttiva 95/16/CE definisce i requisiti essenziali applicabili agli ascensori, ai fini della sicurezza e della tutela della salute degli utilizzatori.
Nell'Unione Europea possono essere installati, dal 1° Luglio 1999, solo ascensori e componenti di sicurezza rispondenti agli standard della Direttiva, che si applica:
- ad impianti che collegano piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide la cui inclinazione orizzontale è superiore a 15°, destinati al trasporto di persone, persone e cose, sole cose;
- ai componenti di sicurezza elencati nell'Allegato IV della Direttiva stessa.
Marcatura CE: Dir. 2006/65/CE (Bassa Tensione)
La Direttiva 2006/65/CE definisce i requisiti essenziali applicabili a tutti gli apparecchie e componenti elettrici in bassa tensione
Marcatura CE: Dir. 2004/108/CE e 2004/104 (Compatibilità elettromagnetica) Direttiva 2004/108/CE e 2004/104/CE definiscono i requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica di tutti i dispositivi elettrici ed elettronici, industriali (2004/108) e su autoveicoli (2001/104)
E tante altre direttive.....